qui la sentenza:
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:22
Contenzioso Lavoro |
|
Si direbbe in una "direzione ostinata e contraria", nell'attesa dell'intervento del Legislatore, già avvisato, la Corte delle leggi continua a "smantellare" i pezzi del Job Act. Questa volta tocca all'avverbio "espressamente" limitativo della portata dell'art. 2, 1° co. D.Lgs n. 23/15. Il diritto alla reintegrazione torna quindi, in questo ambito, a sanzionare "tutti" i licenziamenti nulli, anche quando la nullità non sia "espressamente" prevista.
qui la sentenza: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:22
0 Comments
"le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, hanno tuttavia piena efficacia probatoria del rapporto di lavoro esistente e del credito insinuato, alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato dall'art. 5 legge 25 gennaio 1953 n. 4 (Cass. n. 17413/2015)" - "in tema di accertamento dello stato passivo, le buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, possono essere utilizzate come prova del credito oggetto di insinuazione, considerato che ai sensi dell'art. 3 della l. n. 4 del 1953 la loro consegna al lavoratore è obbligatoria, ferma restando la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (Cass. n. 18169/2019; v. anche: n. 17413 del 2015; cfr., da ultimo, Sentenza n. 32395 del 11/12/2019)" - cfr. Corte di Cassazione - Ordinanza del 27 maggio 2022, n. 17312
Sulla questione della legittimità della proroga senza forma scritta dei contratti a tempo determinato, torna a pronunciarsi la Suprema Corte nel solco dei medesimi precedenti (Cass., Sez. L, sentenza: del 26.01.2016 n. 1058; del 10.10.2014, n. 21520; del 03.07.1990 n. 6797) :
Cassazione - Sez. Lav. - N. 10870 del 23.04.2021 : "la mancata previsione della forma scritta per la proroga sia oggi bilanciata dai nuovi e più flessibili meccanismi sanzionatori descritti, comportanti maggiorazioni retributive per la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza iniziale, oltre alla trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato qualora tale prosecuzione superi i detti limiti di venti o trenta giorni (a seconda che la durata iniziale del contratto sia inferiore o superiore a sei mesi), lasciando intatto l'onere in capo al datore di lavoro di provare l'esistenza delle ragioni obiettive che giustificano la proroga (vedi Cass. 21/1/2016 n.1058, Cass. 4/5/2020 n.8443)". BONUS NEET - Proroga dello sgravio totale per le nuove assunzioni dei giovani disoccupati:18/4/2019 Le società private che assumeranno nel 2019 giovani disoccupati tra i 18 e i 29 anni saranno agevolati dello sgravio totale dei contributi INPS fino a 8.060 €.
Lo sgravio riguarda assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, a tempo pieno e parziale, contratti di apprendistato e per i rapporti di lavoro subordinato di soci di cooperative. Escluso il lavoro domestico, occasionale e intermittente. I beneficiari dovranno essere iscritti a Garanzia Giovani, potranno essere agevolate tutte le imprese private per le assunzioni dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. (fonte: www.inps.it) Il lavoratore - nei locati aziendali e durante l'orario di lavoro - si rifiuta di ricevere il plico chiuso contenente la lettera di licenziamento portatagli dal collega, e non si ripresenta più al lavoro ed impugna il licenziamento orale. In via d'eccezione parte datoriale eccepisce le avvenute dimissioni per comportamenti concludenti. Restando incerta la causa di cessazione del rapporto lavorativo e la prova della estromissione o delle dimissioni, la Corte di legittimità fa richiamo all'onere probatorio per i contratti di durata: "nel rapporto di lavoro come in tutti i contratti di durata, la parte che ne deduca l'estinzione è tenuta a dimostrare - in conformità al principio relativo alla ripartizione dell'nere probatorio dettato dall'art. 2697 c.c. - la sussistenza di un fatto idoneo alla risoluzione." Ecco la massima: "Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione della prestazione lavorativa; nell’ipotesi in cui il datore eccepisca le dimissioni del lavoratore e all’esito dell’istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l’incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale ex art. 2697 c.c." Cass. Sez. Lav. n. 3822/2019 del 8/2/2019 www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/3822_02_2019_no-index.pdf Al lavoratore viene riscontrato lo stato d'ebrezza, con elevato tasso alcolemico, tale da esser sanzionato penalmente, mentre era alla guida del mezzo aziendale in orario lavorativo. Nel primo e secondo grado viene dichiarata l'illegittimità del licenziamento, attesa la sanzione meramente conservativa prevista dal CCNL per «l'essere sotto l'effetto di sostanze alcoliche o di droghe all'atto di presentazione in servizio». La Corte di Cassazione, invece, nel delicato procedimento di sussunzione tra la fattispecie concreta a quella astratta tipizzata dal CCNL rileva elementi estranei e più gravi, concretatatisi nella condotta penalmente rilevante, oggetto, di fatto, di decreto penale di condanna. Nel considerare quindi la condotta nel suo insieme, ai fini della valutazione della gravità dei fatti accoglie il ricorso in riforma dell'indirizzo recepito sia in primo che secondo grado. Cass. Ordinanza n. 8582/19 del 27.03.2019 Si riporta il comunicato stampa della Corte Costituzionale di cui in oggetto:
<< La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte - non modificata dal successivo Decreto legge n.87/2018, cosiddetto “Decreto dignità” – che determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato. In particolare, la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è, secondo la Corte, contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione. Tutte le altre questioni relative ai licenziamenti sono state dichiarate inammissibili o infondate. La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane. Roma, 26 settembre 2018>> (https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/licenziamento.pdf) Nell'attesa di leggere la sentenza, non ancora pubblicata, sembra sin d'ora accertata la maggiore discrezionalità del Giudice del Lavoro chiamato a pronunciarsi sulla quantificazione dell'indennità risarcitoria, non più vincolato dal solo rapporto con l'entità delle retribuzione e l'anzianità di servizio, ma libero di valutare anche le altre circostanze dedotte in atti, pur nei limiti della quantificazione minima e massima che non sembra esser stata emendata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale. Una innovativa sentenza di primo grado, Tribunale di Firenze Sez. Lavoro, Dott.ssa Davia, n. 599/18, riconosce il diritto di far rientrare nell'orario di lavoro il c.d. "tempo tuta", condannando per il pregresso al pagamento di 10 minuti di straordinario al giorno con decorrenza dall'anno 2007, conteggiando quindi i cinque anni di prescrizione a partire dal 2012, in ragione della perdita di tutele e diritti subita dai lavoratori con l'entrata in vigore della riforma del lavoro c.d. Legge Fornero.
A seguito della conversione in legge della manovra correttiva da parte del Senato, è stata "stabilizzata" la mediazione obbligatoria di cui al d.lgs 28/2010, che diviene quindi uno strumento permanente alll'interno del nostro ordinamento.
L'articolo 11 del provvedimento approvato elimina, infatti, i periodi terzo e quarto del comma 1-bis dell'art 5 del d.lgs 28/2010, i quali prevedevano una scadenza quadriennale per l'efficacia della stessa norma nella parte in cui rende obbligatorio l'avvio di un tentativo di mediazione in alcune materie, in quanto condizione di procedibilità per un eventuale successivo giudizio. Il nuovo testo del citato comma 1bis è il seguente: 1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. (parte rimossa dal precedente testo: La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione). A decorrere dall’anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione delle disposizioni del presente comma. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni www.resolutia.it/resolutia/index.php/categoria-notizia-principale/86-resa-permanente-la-mediazione-obbligatoria La Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, pronunciandosi con sentenza n. 6596/2015 pubblicata in data 28/09/2015, ha affermato, in tema di “Rito Fornero”, che l’estrazione di copia autentica della sentenza emessa ex art. 429 c.p.c. in sede di opposizione, equivale ad acquisire “conoscenza formale” del provvedimento alla stregua di una comunicazione di cancelleria ex art. 133, 2°comma, c.p.c., e, come tale, è idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per la proposizione del “reclamo” ai sensi dell’art.1, 58°comma, l. n.92/2012.
(fonte: www.giustiziadellavoro.it) |
InformazioneGiurisprudenza
Febbraio 2024
|