La comunicazione ex art. 7, comma 1, Legge n. 604/1966, come novellata dalla legge n. 92/2012, deve essere finalizzata alla realizzazione della procedura conciliativa presso la Dtl, senza valore risolutorio, pena l'inefficacia del licenziamento prevista dal comma 6 del novellato art. 18, Legge n. 300/1970 (con regime obbligatorio di nove mensilità).