Ancora un nuovo importante arresto della Suprema Corte in merito alla questione del fatto materiale o fatto giuridico in tema di licenziamento.
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Segnaliamo la sentenza n. 21225 del 20 ottobre 2015 della Corte di Cassazione che interviene in materia di lavoro domenicale e riposo compensativo, confermando il precedente indirizzo secondo il quale: "...il lavoro domenicale senza riposo compensativo non può essere equiparata a quella (fattispecie) del riposo compensativo goduto oltre l'arco di sette giorni...".
La mancata fruizione del riposo compensativo dopo il sesto giorno lavorativo comporta il diritto al risarcimento del danno per il pregiudizio subito al diritto alla salute o ad altro diritto di natura personale (Cass. n. 26398/2013 e n. 9009/2011). In questa sentenza la Corte di Cassazione conferma espressamente che al danno da "usura psico-fisica", che nell' "an" deve ritenersi presunto, e può essere risarcito con maggiorazioni o compensi previsti con contrattazione individuale o collettiva ex art. 2126 c.c., può aggiungersi il danno alla salute o biologico, con onere della prova a carico del lavoratore, "...per l'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita da riposi settimanali...". Il riposo dopo sei giorni di lavoro consecutivo costituisce un diritto irrinunciabile del dipendente, garantito dal’art. 36 Cost. e dall’art. 2109 c.c., il riposo compensativo goduto oltre l'arco dei sette giorni, non supplisce a tale esigenza, infatti “corrisponde ad una nozione di comune esperienza che l’attività lavorativa, come qualsiasi impegno delle energie psicofisiche, se protratta senza interruzioni, risulta via via più onerosa con il trascorrere delle giornate e il riposo che sopraggiunge dopo un arco di tempo più ampio rispetto alla normale cadenza settimanale non può, di per sé, compensare tale crescente disagio”. |
InformazioneGiurisprudenza
Febbraio 2024
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