Apprendistato, contributi azzerati (articolo 22, commi 1 e 2)
Per far decollare i nuovi contratti di apprendistato targati Sacconi si prevede l'azzeramento, per i primi 3 anni, della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro che occupi fino a 9 addetti, per i contratti di apprendistato stipulati negli anni 2012-2016. Si porta una quota 200 milioni di euro il finanziamento (fonte Welfare) alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, di cui il 50% - però - destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.
Certificati e dichiarazioni sostitutive (articolo 15)
Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive (di certificazione e di atto di notorietà) nonchè tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Contenzioso civile davanti alla corte di appello e alla Cassazione, riduzione (articolo 26)
Disposizioni che hanno l'obiettivo di favorire lo smaltimento dell'arretrato civile in cassazione e in corte di appello. Prevede – in mancanza di un manifestato interesse delle parti alla prosecuzione del procedimento – l'estinzione dei procedimenti civili: davanti alla Corte di cassazione, ove relativi a ricorsi avverso le sentenze pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 69/2009 (4 luglio 2009); davanti alle corti d'appello, ove pendenti da più di 2 anni alla data di entrata in vigore della legge in esame. Previsto un avviso alle parti costituite, da parte delle cancellerie, relativo all'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento. Se permane l'interesse a proseguire nell'impugnazione, la parte che ha sottoscritto il mandato, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione dell'avviso, lo dichiara con istanza sottoscritta personalmente. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti si attiva in tal senso; ne deriva l'estinzione del giudizio, dichiarata con decreto del presidente del collegio.
Contratti di lavoro a tempo parziale (articolo 22, comma 4)
Arrivano semplificazioni procedimentali. Le modifiche concernono, in primo luogo, le "clausole flessibili o elastiche", relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro o (limitatamente ai rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto) alla variazione in aumento della durata della prestazione. Le modifiche sopprimono le norme che subordinano l'ammissibilità di tali clausole (le quali devono essere contemplate in un patto scritto a sè stante, contestuale o meno al contratto di lavoro) alla condizione che esse siano consentite e regolamentate dalla contrattazione collettiva. In secondo luogo, si riduce da cinque a due giorni lavorativi il periodo minimo di preavviso che deve essere rispettato da parte del datore di lavoro, qualora intenda avvalersi in concreto della clausola flessibile o elastica. La disposizione, infine, sopprime la norma in base alla quale l'accordo delle parti (risultante da atto scritto) per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
Contratti di prossimità (articolo 22, comma 6)
Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, si dispone che le agevolazioni fiscali e retributive, di cui all'articolo 26 del decreto legge 98 del 2011 e applicabili anche alle intese di cui all'articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, previste per tale contrattazione, siano riconosciute ai contratti di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.
Contributo unificato (articolo 28)
Aumentano alcuni importi del contributo unificato. Aumentano della metà gli importi per i giudizi di impugnazione. Raddoppiati gli importi per i processi in Cassazione.
Ordini professionali, riforma (articolo 10)
La norma, da un lato, prevede una delegificazione degli ordinamenti professionali da realizzarsi in base a principi di liberalizzazione. Dall'altro, disciplina l'esercizio delle professioni in forma societaria, conseguentemente abrogando la precedente disciplina delle associazioni professionali. La delegificazione dovrà essere realizzata entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità. Si elimina poi il riferimento alle tariffe professionali come criterio per la determinazione del compenso del professionista. Le parti quindi potranno definire liberamente il compenso. In arrivo poi nuove regole per consentire ai professionisti iscritti a ordini professionali di esercitare la professione in forma societaria o cooperativa. E' dunque consentito alla società tra professionisti di assumere anche la forma di società di capitali. Qualsiasi forma sia prescelta, la denominazione sociale sarà "società tra professionisti" che potrà svolgere anche diverse attività professionali (cosiddette società multidisciplinare). Per poter utilizzare la denominazione "società tra professionisti", la società deve prevedere nell'atto costitutivo alcuni requisiti, tra cui l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. Possono poi assumere la qualifica di socio soltanto i professionisti iscritti a ordini, albi o collegi, e i cittadini di Stati membri dell'Ue in possesso del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione. Sono peraltro ammessi soci non professionisti per lo svolgimento di prestazioni tecniche ovvero per finalità di investimento.
Pensioni, si portano a 67 anni (articolo 5)
La norma, ferma restando la normativa vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici (cosiddette "finestre") e di adeguamento all'incremento delle aspettative di vita, è volta a garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, a partire dal 2026.
Procedimenti civili in grado di appello, accelerazione (articolo 27)
Viene modificato il codice di rito civile con l'obiettivo di accelerare lo svolgimento del procedimento di appello (entrano in vigore 30 giorni dopo l'entrata in vigore della legge di stabilità). Ecco l'elenco delle modifiche; agli articoli 283 e 431 due identici commi aggiuntivi mirano – rispettivamente, nel giudizio ordinario di cognizione e in quello del lavoro - a disincentivare le istanze temerarie di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado; la nuove norme prevedono che il giudice in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza dell'istanza, con ordinanza non impugnabile (ma revocabile con la sentenza che definisce il giudizio), può condannare il proponente ad una pena pecuniaria minima di 250 euro e massima di 10mila euro. All'articolo 350 – confermando la trattazione collegiale dell'appello davanti alla corte di appello – una integrazione del primo comma riconosce al presidente la facoltà di delegare a un componente del collegio l'assunzione di mezzi istruttori. All'articolo 351, relativo ai provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello: a) un'integrazione del primo comma prevede la non impugnabilità dell'ordinanza che, nella prima udienza, decide sull'istanza di provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado; b)un comma aggiuntivo prevede la possibilità che, nella prima udienza, il giudice se ritiene la causa matura per la decisione, possa ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza, o su istanza di parte, in un'udienza successiva, e pronunciare sentenza al termine della discussione (ex art. 281-sexies); in caso sia stata fissata l'udienza camerale per la decisione sulla sospensione della provvisoria esecuzione, il giudice fissa un'apposita udienza per decidere la causa di appello, nel rispetto dei termini di comparizione. All'articolo 352, relativo alla decisione in appello, un comma aggiuntivo prevede che, quando non ritenga di provvedere altrimenti, il giudice può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza, o su istanza di parte, in un'udienza successiva, e pronunciare sentenza al termine della discussione (ex art. 281-sexies). All'articolo 445-bis un comma aggiuntivo – in relazione all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità e sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e di assegno di invalidità – prevede l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio di contestazione avverso le conclusioni del Ctu.
Processo civile, uso della posta elettronica certificata (articolo 25). Modifiche al codice di procedura di civile relative all'impiego della posta elettronica certificata nel processo civile. Viene precisato che l'indirizzo Pec che il difensore deve indicare negli atti di parte (citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto) deve essere quello comunicato al proprio ordine. Viene soppresso l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cancelleria alle parti esclusivamente tramite Pec o telefax, e viene riscritta la disciplina della comunicazioni di cancelleria (le comunicazioni di cancelleria si effettuano in via ordinaria tramite consegna al destinatario, che rilascia ricevuta, o tramite Pec. Se non è possibile procedere con questi mezzi, la comunicazione avviene tramite telefax o tramite notifica dell'ufficiale giudiziario, salva diversa disposizione di legge). Soppresse le disposizioni che prevedono la comunicazione alle parti da parte della cancelleria delle sentenze e delle ordinanze tramite telefax o posta elettronica. Soppressa la disposizione che consente al giudice di autorizzare, per singoli atti, che lo scambio o la comunicazione di comparse e memorie avvenga tramite telefax o Pec. Con riferimento all'intimazione al testimone a comparire in udienza da parte del difensore mediante posta elettronica (che resta comunque alternativa alla raccomandata e al telefax), si precisa che deve trattarsi di posta elettronica "certificata" e si sopprime il riferimento alla normativa vigente in materia di documenti informatici. Con riferimento al ricorso per cassazione: è introdotta la possibilità per il ricorrente di indicare l'indirizzo Pec comunicato al proprio ordine, in alternativa all'elezione di domicilio a Roma, onde evitare che le notificazioni gli siano fatto presso la cancelleria della Cassazione; viene modificata la disciplina delle comunicazioni di cancelleria e delle notificazioni tra i difensori ai sensi degli artt. 372 (produzione di altri documenti) e 390 (rinuncia al ricorso), richiamando l'applicabilità della disciplina generale delle comunicazioni di cancelleria di cui all'art. 136 c.pc. Con riferimento al pignoramento, si prevede che la trasmissione del verbale da parte dell'ufficiale giudiziario al debitore e al creditore avviene tramite Pec; solo quando ciò non è possibile, essa avviene tramite telefax o posta ordinaria. Il comma 3 interviene sulla disciplina delle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli gli avvocati (legge 53/1994). Introdotta la possibilità per gli avvocati di eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale tramite Pec, oltre che a mezzo del servizio postale. Previsto che la notifica è effettuata a mezzo Pec solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede secondo le modalità previste dal c.p.c. per le notifiche a mezzo posta elettronica, ove compatibili. Abrogata la disciplina relativa alle notifiche per via informatica prevista dalla legge 53/1994. Eliminato il requisito dell'iscrizione del destinatario nello stesso albo del notificante in caso di notifica tramite Pec; il requisito è invece mantenuto in caso di notifica tramite consegna . Previsto che la notifica tramite Pec avviene all'indirizzo Pec che il destinatario ha comunicato al proprio ordine. Viene introdotta una sanzione drastica in caso di mancato rispetto dell'obbligo degli ordini e collegi professionali di pubblicare in via riservata e di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti e i relativi indirizzi Pec. Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore il 31 gennaio 2012.
Pubblico impiego, mobilità (articolo 16)
Viene ridisegnata la procedura da attivare nel caso di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale all'interno delle amministrazioni pubbliche. In questi casi (da comunicare alla Funzione Pubblica) si procede (se ne ricorrono i presupposti) al "licenziamento forzoso" per raggiungimento dei 40 anni di contributi. In subordine, si procede alla ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione ricorrendo a forme flessibili della gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni (anche fuori dalla Regione di lavoro). In ultima analisi, scatta il collocamento in disponibilità. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro. Mentre il lavoratore ha diritto a un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto pure il diritto all'assegno per il nucleo familiare. Specifica importante: si prevede la non applicazione delle disposizioni esposte ai commi precedenti ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Tratto da: L'abc della legge di stabilità in 89 voci di NIcoletta Cottone e Claudio Tucci
In: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-11-14/labc-legge-stabilita-voci-155736.shtml?uuid=Aahx1ULE
Per far decollare i nuovi contratti di apprendistato targati Sacconi si prevede l'azzeramento, per i primi 3 anni, della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro che occupi fino a 9 addetti, per i contratti di apprendistato stipulati negli anni 2012-2016. Si porta una quota 200 milioni di euro il finanziamento (fonte Welfare) alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, di cui il 50% - però - destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.
Certificati e dichiarazioni sostitutive (articolo 15)
Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive (di certificazione e di atto di notorietà) nonchè tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Contenzioso civile davanti alla corte di appello e alla Cassazione, riduzione (articolo 26)
Disposizioni che hanno l'obiettivo di favorire lo smaltimento dell'arretrato civile in cassazione e in corte di appello. Prevede – in mancanza di un manifestato interesse delle parti alla prosecuzione del procedimento – l'estinzione dei procedimenti civili: davanti alla Corte di cassazione, ove relativi a ricorsi avverso le sentenze pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 69/2009 (4 luglio 2009); davanti alle corti d'appello, ove pendenti da più di 2 anni alla data di entrata in vigore della legge in esame. Previsto un avviso alle parti costituite, da parte delle cancellerie, relativo all'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento. Se permane l'interesse a proseguire nell'impugnazione, la parte che ha sottoscritto il mandato, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione dell'avviso, lo dichiara con istanza sottoscritta personalmente. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti si attiva in tal senso; ne deriva l'estinzione del giudizio, dichiarata con decreto del presidente del collegio.
Contratti di lavoro a tempo parziale (articolo 22, comma 4)
Arrivano semplificazioni procedimentali. Le modifiche concernono, in primo luogo, le "clausole flessibili o elastiche", relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro o (limitatamente ai rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto) alla variazione in aumento della durata della prestazione. Le modifiche sopprimono le norme che subordinano l'ammissibilità di tali clausole (le quali devono essere contemplate in un patto scritto a sè stante, contestuale o meno al contratto di lavoro) alla condizione che esse siano consentite e regolamentate dalla contrattazione collettiva. In secondo luogo, si riduce da cinque a due giorni lavorativi il periodo minimo di preavviso che deve essere rispettato da parte del datore di lavoro, qualora intenda avvalersi in concreto della clausola flessibile o elastica. La disposizione, infine, sopprime la norma in base alla quale l'accordo delle parti (risultante da atto scritto) per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
Contratti di prossimità (articolo 22, comma 6)
Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, si dispone che le agevolazioni fiscali e retributive, di cui all'articolo 26 del decreto legge 98 del 2011 e applicabili anche alle intese di cui all'articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, previste per tale contrattazione, siano riconosciute ai contratti di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.
Contributo unificato (articolo 28)
Aumentano alcuni importi del contributo unificato. Aumentano della metà gli importi per i giudizi di impugnazione. Raddoppiati gli importi per i processi in Cassazione.
Ordini professionali, riforma (articolo 10)
La norma, da un lato, prevede una delegificazione degli ordinamenti professionali da realizzarsi in base a principi di liberalizzazione. Dall'altro, disciplina l'esercizio delle professioni in forma societaria, conseguentemente abrogando la precedente disciplina delle associazioni professionali. La delegificazione dovrà essere realizzata entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità. Si elimina poi il riferimento alle tariffe professionali come criterio per la determinazione del compenso del professionista. Le parti quindi potranno definire liberamente il compenso. In arrivo poi nuove regole per consentire ai professionisti iscritti a ordini professionali di esercitare la professione in forma societaria o cooperativa. E' dunque consentito alla società tra professionisti di assumere anche la forma di società di capitali. Qualsiasi forma sia prescelta, la denominazione sociale sarà "società tra professionisti" che potrà svolgere anche diverse attività professionali (cosiddette società multidisciplinare). Per poter utilizzare la denominazione "società tra professionisti", la società deve prevedere nell'atto costitutivo alcuni requisiti, tra cui l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. Possono poi assumere la qualifica di socio soltanto i professionisti iscritti a ordini, albi o collegi, e i cittadini di Stati membri dell'Ue in possesso del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione. Sono peraltro ammessi soci non professionisti per lo svolgimento di prestazioni tecniche ovvero per finalità di investimento.
Pensioni, si portano a 67 anni (articolo 5)
La norma, ferma restando la normativa vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici (cosiddette "finestre") e di adeguamento all'incremento delle aspettative di vita, è volta a garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, a partire dal 2026.
Procedimenti civili in grado di appello, accelerazione (articolo 27)
Viene modificato il codice di rito civile con l'obiettivo di accelerare lo svolgimento del procedimento di appello (entrano in vigore 30 giorni dopo l'entrata in vigore della legge di stabilità). Ecco l'elenco delle modifiche; agli articoli 283 e 431 due identici commi aggiuntivi mirano – rispettivamente, nel giudizio ordinario di cognizione e in quello del lavoro - a disincentivare le istanze temerarie di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado; la nuove norme prevedono che il giudice in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza dell'istanza, con ordinanza non impugnabile (ma revocabile con la sentenza che definisce il giudizio), può condannare il proponente ad una pena pecuniaria minima di 250 euro e massima di 10mila euro. All'articolo 350 – confermando la trattazione collegiale dell'appello davanti alla corte di appello – una integrazione del primo comma riconosce al presidente la facoltà di delegare a un componente del collegio l'assunzione di mezzi istruttori. All'articolo 351, relativo ai provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello: a) un'integrazione del primo comma prevede la non impugnabilità dell'ordinanza che, nella prima udienza, decide sull'istanza di provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado; b)un comma aggiuntivo prevede la possibilità che, nella prima udienza, il giudice se ritiene la causa matura per la decisione, possa ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza, o su istanza di parte, in un'udienza successiva, e pronunciare sentenza al termine della discussione (ex art. 281-sexies); in caso sia stata fissata l'udienza camerale per la decisione sulla sospensione della provvisoria esecuzione, il giudice fissa un'apposita udienza per decidere la causa di appello, nel rispetto dei termini di comparizione. All'articolo 352, relativo alla decisione in appello, un comma aggiuntivo prevede che, quando non ritenga di provvedere altrimenti, il giudice può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza, o su istanza di parte, in un'udienza successiva, e pronunciare sentenza al termine della discussione (ex art. 281-sexies). All'articolo 445-bis un comma aggiuntivo – in relazione all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità e sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e di assegno di invalidità – prevede l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio di contestazione avverso le conclusioni del Ctu.
Processo civile, uso della posta elettronica certificata (articolo 25). Modifiche al codice di procedura di civile relative all'impiego della posta elettronica certificata nel processo civile. Viene precisato che l'indirizzo Pec che il difensore deve indicare negli atti di parte (citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto) deve essere quello comunicato al proprio ordine. Viene soppresso l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cancelleria alle parti esclusivamente tramite Pec o telefax, e viene riscritta la disciplina della comunicazioni di cancelleria (le comunicazioni di cancelleria si effettuano in via ordinaria tramite consegna al destinatario, che rilascia ricevuta, o tramite Pec. Se non è possibile procedere con questi mezzi, la comunicazione avviene tramite telefax o tramite notifica dell'ufficiale giudiziario, salva diversa disposizione di legge). Soppresse le disposizioni che prevedono la comunicazione alle parti da parte della cancelleria delle sentenze e delle ordinanze tramite telefax o posta elettronica. Soppressa la disposizione che consente al giudice di autorizzare, per singoli atti, che lo scambio o la comunicazione di comparse e memorie avvenga tramite telefax o Pec. Con riferimento all'intimazione al testimone a comparire in udienza da parte del difensore mediante posta elettronica (che resta comunque alternativa alla raccomandata e al telefax), si precisa che deve trattarsi di posta elettronica "certificata" e si sopprime il riferimento alla normativa vigente in materia di documenti informatici. Con riferimento al ricorso per cassazione: è introdotta la possibilità per il ricorrente di indicare l'indirizzo Pec comunicato al proprio ordine, in alternativa all'elezione di domicilio a Roma, onde evitare che le notificazioni gli siano fatto presso la cancelleria della Cassazione; viene modificata la disciplina delle comunicazioni di cancelleria e delle notificazioni tra i difensori ai sensi degli artt. 372 (produzione di altri documenti) e 390 (rinuncia al ricorso), richiamando l'applicabilità della disciplina generale delle comunicazioni di cancelleria di cui all'art. 136 c.pc. Con riferimento al pignoramento, si prevede che la trasmissione del verbale da parte dell'ufficiale giudiziario al debitore e al creditore avviene tramite Pec; solo quando ciò non è possibile, essa avviene tramite telefax o posta ordinaria. Il comma 3 interviene sulla disciplina delle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli gli avvocati (legge 53/1994). Introdotta la possibilità per gli avvocati di eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale tramite Pec, oltre che a mezzo del servizio postale. Previsto che la notifica è effettuata a mezzo Pec solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede secondo le modalità previste dal c.p.c. per le notifiche a mezzo posta elettronica, ove compatibili. Abrogata la disciplina relativa alle notifiche per via informatica prevista dalla legge 53/1994. Eliminato il requisito dell'iscrizione del destinatario nello stesso albo del notificante in caso di notifica tramite Pec; il requisito è invece mantenuto in caso di notifica tramite consegna . Previsto che la notifica tramite Pec avviene all'indirizzo Pec che il destinatario ha comunicato al proprio ordine. Viene introdotta una sanzione drastica in caso di mancato rispetto dell'obbligo degli ordini e collegi professionali di pubblicare in via riservata e di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti e i relativi indirizzi Pec. Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore il 31 gennaio 2012.
Pubblico impiego, mobilità (articolo 16)
Viene ridisegnata la procedura da attivare nel caso di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale all'interno delle amministrazioni pubbliche. In questi casi (da comunicare alla Funzione Pubblica) si procede (se ne ricorrono i presupposti) al "licenziamento forzoso" per raggiungimento dei 40 anni di contributi. In subordine, si procede alla ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione ricorrendo a forme flessibili della gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni (anche fuori dalla Regione di lavoro). In ultima analisi, scatta il collocamento in disponibilità. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro. Mentre il lavoratore ha diritto a un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto pure il diritto all'assegno per il nucleo familiare. Specifica importante: si prevede la non applicazione delle disposizioni esposte ai commi precedenti ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Tratto da: L'abc della legge di stabilità in 89 voci di NIcoletta Cottone e Claudio Tucci
In: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-11-14/labc-legge-stabilita-voci-155736.shtml?uuid=Aahx1ULE