Mutando il precedente consolidato indirizzo giurisprudenziale la Cassazione nella sentenza emarginata ha stabilito che al lavoratore basterà dimostrare "l’utilizzo abusivo del contratto a termine da parte della pubblica amministrazione" per avere (sempre) diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla prova rigorosa del pregiudizio subito.
Cass. civ. Sez. lavoro, 23-01-2015, n. 1260
F.E. c. Regione Autonoma Valle d'Aosta
In base al generale canone ermeneutico dell'obbligo degli Stati UE dell'interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per effetto dell'ordinanza della predetta Corte in data 12 dicembre 2013 (P. C-50/13), fermo restando che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni, salva l'applicazione di ogni responsabilità e sanzione, l' art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, laddove prevede che "il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative", deve essere interpretato, con riferimento a fattispecie diverse da quelle del precariato scolastico, nel senso che la nozione di danno applicabile nella specie deve essere quella di danno comunitario, il cui risarcimento, in conformità con i canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione da parte della Pubblica Amministrazione di contratti a termine, è configurabile come una sorta di sanzione ex lege a carico del datore di lavoro.
Cass. civ. Sez. lavoro, 23-01-2015, n. 1260
F.E. c. Regione Autonoma Valle d'Aosta
In base al generale canone ermeneutico dell'obbligo degli Stati UE dell'interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per effetto dell'ordinanza della predetta Corte in data 12 dicembre 2013 (P. C-50/13), fermo restando che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni, salva l'applicazione di ogni responsabilità e sanzione, l' art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, laddove prevede che "il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative", deve essere interpretato, con riferimento a fattispecie diverse da quelle del precariato scolastico, nel senso che la nozione di danno applicabile nella specie deve essere quella di danno comunitario, il cui risarcimento, in conformità con i canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione da parte della Pubblica Amministrazione di contratti a termine, è configurabile come una sorta di sanzione ex lege a carico del datore di lavoro.