Il D.L. n. 90 del 2014 in merito all'obbligatorietà del deposito telematico ha fissato diverse scadenze:
- Dal 30 giugno 2014, nei Tribunali, è previsto l'obbligo del deposito telematico per:
A) Ricorso per decreto ingiuntivo
B) Atti dei procedimenti indicati dall'art. 16-bis, comma 4, D.L. n. 179 del 2012 (atti processuali e documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite) iscritti a ruolo dal 30 giugno 2014. L'obbligo del deposito telematico riguarderà, quindi, gli atti processuali e i documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (es.: atto di citazione e comparsa di costituzione e risposta si potranno depositare in cartaceo per cui l'obbligo decorrerà dal deposito delle memorie 183 c.p.c.).
- Dal 31 dicembre 2014 obbligo di deposito telematico, nei tribunali, degli atti relativi ai procedimenti già pendenti alla data del 30 giugno 2014 e indicati dall'art. 16-bis, comma 4, D.L. n. 179 del 2012.
L'obbligo del deposito telematico rimane escluso per i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente e ciò a seguito di quanto indicato nel comma 2 dell'art. 44 del D.L. citato.
- Dal 30 giugno 2015 obbligo di deposito telematico nelle Corti d'appello degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità telematiche, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
Dal 30 giugno 2014, è prevista comunque la facoltà di deposito telematico per gli atti relativi ai procedimenti già pendenti alla data del 30 giugno 2014 e indicati dall'art. 16-bis, comma 4, D.L. n. 179 del 2012 e per gli ulteriori atti (diversi da quelli indicati dall'art. 16-bis, comma 4, D.L. n. 179 del 2012) per i quali sia stato rilasciato, all'ufficio giudiziario, il valore legale da parte di DGSIA.
- Dal 30 giugno 2014, nei Tribunali, è previsto l'obbligo del deposito telematico per:
A) Ricorso per decreto ingiuntivo
B) Atti dei procedimenti indicati dall'art. 16-bis, comma 4, D.L. n. 179 del 2012 (atti processuali e documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite) iscritti a ruolo dal 30 giugno 2014. L'obbligo del deposito telematico riguarderà, quindi, gli atti processuali e i documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (es.: atto di citazione e comparsa di costituzione e risposta si potranno depositare in cartaceo per cui l'obbligo decorrerà dal deposito delle memorie 183 c.p.c.).
- Dal 31 dicembre 2014 obbligo di deposito telematico, nei tribunali, degli atti relativi ai procedimenti già pendenti alla data del 30 giugno 2014 e indicati dall'art. 16-bis, comma 4, D.L. n. 179 del 2012.
L'obbligo del deposito telematico rimane escluso per i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente e ciò a seguito di quanto indicato nel comma 2 dell'art. 44 del D.L. citato.
- Dal 30 giugno 2015 obbligo di deposito telematico nelle Corti d'appello degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità telematiche, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
Dal 30 giugno 2014, è prevista comunque la facoltà di deposito telematico per gli atti relativi ai procedimenti già pendenti alla data del 30 giugno 2014 e indicati dall'art. 16-bis, comma 4, D.L. n. 179 del 2012 e per gli ulteriori atti (diversi da quelli indicati dall'art. 16-bis, comma 4, D.L. n. 179 del 2012) per i quali sia stato rilasciato, all'ufficio giudiziario, il valore legale da parte di DGSIA.