Con l' Ordinanza del 24 dicembre 2012 il G.U.L. del Tribunale di Velletri solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 comma 5°, del Collegato Lavoro, L. n. 183/2010, per come interpretato autenticamente dallʼart. 1, comma XIII della L. 92/2012, nellʼipotesi di successione di più contratti a tempo determinato, con riferimento agli artt. 11 e 117 Cost.
Il Tribunale, prendendo in considerazione aspetti differenti da quelli già presi in esame dalla Corte Cost. nella sentenza n. 303/2011, ha messo in discussione che <<…la normativa in questione, nel caso di reiterazione di contratti a termine, sia conforme al punto 8.3 (c.d. clausola di non regresso) dellʼaccordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/Ce, arretrando il livello generale di tutela previsto per i lavoratori a fronte di successive stipulazioni a tempo determinato.
(…) Sicchè detta disposizione legislativa riduce in modo consistente il livello di tutela a fronte dellʼabusiva stipulazione di contratti a termine, eliminando le conseguenze patrimoniali gravanti sul datore di lavoro secondo le regole di diritto comune e fissando i risvolti economici dellʼillegittimo rifiuto a ripristinare il rapporto di lavoro entro margini prefissati, di gran lunga inferiori al trattamento economico che sarebbe spettato in forza del regime previgente - anche per la correlata privazione del trattamento previdenziale -, oltreché addossando sul lavoratore le conseguenze negative della durata del processo. (...) Tanto più quando lʼarretramento della tutela patrimoniale non è compensato in alcun modo ed è stato anzi, introdotto, secondo il combinato disposto dei commi 1 e 4 dellʼarticolo, un ulteriore limite, consistente nella previsione di un termine di decadenza per lʼimpugnazione dellʼillegittima stipulazione del contratto a tempo determinato, insussistente fino a quel momento (…)>>
Il Tribunale, prendendo in considerazione aspetti differenti da quelli già presi in esame dalla Corte Cost. nella sentenza n. 303/2011, ha messo in discussione che <<…la normativa in questione, nel caso di reiterazione di contratti a termine, sia conforme al punto 8.3 (c.d. clausola di non regresso) dellʼaccordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/Ce, arretrando il livello generale di tutela previsto per i lavoratori a fronte di successive stipulazioni a tempo determinato.
(…) Sicchè detta disposizione legislativa riduce in modo consistente il livello di tutela a fronte dellʼabusiva stipulazione di contratti a termine, eliminando le conseguenze patrimoniali gravanti sul datore di lavoro secondo le regole di diritto comune e fissando i risvolti economici dellʼillegittimo rifiuto a ripristinare il rapporto di lavoro entro margini prefissati, di gran lunga inferiori al trattamento economico che sarebbe spettato in forza del regime previgente - anche per la correlata privazione del trattamento previdenziale -, oltreché addossando sul lavoratore le conseguenze negative della durata del processo. (...) Tanto più quando lʼarretramento della tutela patrimoniale non è compensato in alcun modo ed è stato anzi, introdotto, secondo il combinato disposto dei commi 1 e 4 dellʼarticolo, un ulteriore limite, consistente nella previsione di un termine di decadenza per lʼimpugnazione dellʼillegittima stipulazione del contratto a tempo determinato, insussistente fino a quel momento (…)>>