Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 26 marzo 2010, n. 7381: La Corte di Cassazione <<ha ripetutamente affermato che ove il datore di lavoro, giustificazione del licenziamento, adduca, con valutazione rientrante i nell'esercizio della liberta' di iniziativa economica non sindacabile in sede giudiziaria, la necessita' di sopprimere un posto di lavoro, incombe sul medesimo datore di lavoro l'onere di provare l'impossibilita' di assegnare il lavoratore licenziato ad altro posto, con riguardo alla sua capacita' i professionale ed alle caratteristiche dell'intera azienda, e non soltanto del reparto soppresso, anche attraverso fatti positivi, tali da determinare i presunzioni semplici (come il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato ovvero l'impossibilita' di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva) (cfr. tra le tante Cass. n. 11720/2009, n. 6552/2009, n. 15500/2009, n. 25883/2008)>>
L’art. 12 del D.L. del 4 dicembre 2011 n. 201 convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214 stabilisce che le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille.
Originariamente il limite era fissato in 12.500 euro; tuttavia, con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 prima era stato ridotto a 5.000 euro e successivamente, con l’entrata in vigore del D.L. n. 138/11 è stato ulteriormente ridotto a € 2.500,00. Ora con il decreto Monti, la soglia dell’utilizzo del contante è stata ulteriormente ridotta fissandola, nel massimo, a € 1.000,00 (il D.L. 6.12.2011 n. 201 è in vigore del 6.12.2011). La norma che regolamenta la materia è il Dlgs n. 231/07, modificato dal Dlgs n. 151/09 (c.d. “correttivoantiriciclaggio”). L’abbassamento della soglia di tracciabilità influisce sui sistemi di pagamento delle retribuzioni e deicompensi dovuti ai lavoratori dipendenti e collaboratori di aziende e professionisti. Il limite all’uso del contante arriva sino a €999.99 e dal 1° febbraio 2012 termina il periodo transitorio che sospende le sanzioni previste per i trasferimenti oltre soglia. È vietato il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, di importo pari o superiore a 1.000 euro tra soggetti diversi. L’operazione può avvenire solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane SpA. Il limite deve intendersi riferito ad operazioni “complessivamente” eseguite infatti, la norma prevede cheil trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaionoartificiosamente frazionati (art. 49 D.Lgs. 231/2007). |
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Febbraio 2024
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