L’art. 25 della L. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) richiede per la
malattia protratta oltre dieci giorni e persecondo evento
morboso nell’anno solare la certificazione medica rilasciata da
una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N.
Il certificato, che deve essere sempre l'esito di una visita e non meramente "anamnestico", può essere contestato dal datore di lavoro mediante il ricorso all’autorità giudiziaria (Cass. Sez. lavoro, 13 febbraio 1990, n. 1044) che valuterà l'attendibilità degli
accertamenti sanitari, nella istruttoria del rito lavoro.
Il giudizio avrà ad oggetto l'eventuale incongruenza tra la prognosi e la diagnosi o la terapia prescritta, o la stessa attendibilità della diagnosi, ad esempio in casi di tardività della medesima in un susseguirsi di eventi morbosi, anche in ragione di circostanze di fatto dedotte in giudizio (esercizio di attività incompatibile con lo stato morboso; richiesta di permesso già negata per il giorno poi rivelatosi di malattia; omessa visita di controllo; incongruenza tra l'esito della stessa e la certificazione medica attestante la malattia; etc.)
malattia protratta oltre dieci giorni e persecondo evento
morboso nell’anno solare la certificazione medica rilasciata da
una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N.
Il certificato, che deve essere sempre l'esito di una visita e non meramente "anamnestico", può essere contestato dal datore di lavoro mediante il ricorso all’autorità giudiziaria (Cass. Sez. lavoro, 13 febbraio 1990, n. 1044) che valuterà l'attendibilità degli
accertamenti sanitari, nella istruttoria del rito lavoro.
Il giudizio avrà ad oggetto l'eventuale incongruenza tra la prognosi e la diagnosi o la terapia prescritta, o la stessa attendibilità della diagnosi, ad esempio in casi di tardività della medesima in un susseguirsi di eventi morbosi, anche in ragione di circostanze di fatto dedotte in giudizio (esercizio di attività incompatibile con lo stato morboso; richiesta di permesso già negata per il giorno poi rivelatosi di malattia; omessa visita di controllo; incongruenza tra l'esito della stessa e la certificazione medica attestante la malattia; etc.)