- insussistenza del fatto - Il “fatto” cui si riferisce il citato art. 18 deve concretizzarsi in un comportamento qualificabile come "inadempimento" ovvero comunque come "fatto idoneo, per sua natura e in astratto, ad incidere irrimediabilmente sulla funzionalità del rapporto", così è stato ribadito dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza del 22 maggio 2014, dove è stato precisato che il "fatto deve ritenersi “insussistente” : << non solo quando non si è verificato nella realtà fenomenica, ma anche quando esso, pur verificatosi, non sia imputabile al lavoratore ex art. 1218 c.c. ovvero non appartenga alla categoria degli inadempimenti o dei fatti che astrattamente considerati possono incidere sullo svolgimento del rapporto. Ne consegue che nella nozione di “fatto” è incluso anche il dato dell’antigiuridicità dello stesso >> (Est. Cons. Pascarella)