Si riporta il comunicato stampa della Corte Costituzionale di cui in oggetto:
<< La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte - non modificata dal successivo Decreto legge n.87/2018, cosiddetto “Decreto dignità” – che determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato. In particolare, la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è, secondo la Corte, contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione. Tutte le altre questioni relative ai licenziamenti sono state dichiarate inammissibili o infondate. La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane. Roma, 26 settembre 2018>>
(https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/licenziamento.pdf)
Nell'attesa di leggere la sentenza, non ancora pubblicata, sembra sin d'ora accertata la maggiore discrezionalità del Giudice del Lavoro chiamato a pronunciarsi sulla quantificazione dell'indennità risarcitoria, non più vincolato dal solo rapporto con l'entità delle retribuzione e l'anzianità di servizio, ma libero di valutare anche le altre circostanze dedotte in atti, pur nei limiti della quantificazione minima e massima che non sembra esser stata emendata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale.
<< La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte - non modificata dal successivo Decreto legge n.87/2018, cosiddetto “Decreto dignità” – che determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato. In particolare, la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è, secondo la Corte, contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione. Tutte le altre questioni relative ai licenziamenti sono state dichiarate inammissibili o infondate. La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane. Roma, 26 settembre 2018>>
(https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/licenziamento.pdf)
Nell'attesa di leggere la sentenza, non ancora pubblicata, sembra sin d'ora accertata la maggiore discrezionalità del Giudice del Lavoro chiamato a pronunciarsi sulla quantificazione dell'indennità risarcitoria, non più vincolato dal solo rapporto con l'entità delle retribuzione e l'anzianità di servizio, ma libero di valutare anche le altre circostanze dedotte in atti, pur nei limiti della quantificazione minima e massima che non sembra esser stata emendata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale.