Al lavoratore viene riscontrato lo stato d'ebrezza, con elevato tasso alcolemico, tale da esser sanzionato penalmente, mentre era alla guida del mezzo aziendale in orario lavorativo.
Nel primo e secondo grado viene dichiarata l'illegittimità del licenziamento, attesa la sanzione meramente conservativa prevista dal CCNL per «l'essere sotto l'effetto di sostanze alcoliche o di droghe all'atto di presentazione in servizio».
La Corte di Cassazione, invece, nel delicato procedimento di sussunzione tra la fattispecie concreta a quella astratta tipizzata dal CCNL rileva elementi estranei e più gravi, concretatatisi nella condotta penalmente rilevante, oggetto, di fatto, di decreto penale di condanna.
Nel considerare quindi la condotta nel suo insieme, ai fini della valutazione della gravità dei fatti accoglie il ricorso in riforma dell'indirizzo recepito sia in primo che secondo grado.
Cass. Ordinanza n. 8582/19 del 27.03.2019