Sulla questione della legittimità della proroga senza forma scritta dei contratti a tempo determinato, torna a pronunciarsi la Suprema Corte nel solco dei medesimi precedenti (Cass., Sez. L, sentenza: del 26.01.2016 n. 1058; del 10.10.2014, n. 21520; del 03.07.1990 n. 6797) :
Cassazione - Sez. Lav. - N. 10870 del 23.04.2021 : "la mancata previsione della forma scritta per la proroga sia oggi bilanciata dai nuovi e più flessibili meccanismi sanzionatori descritti, comportanti maggiorazioni retributive per la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza iniziale, oltre alla trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato qualora tale prosecuzione superi i detti limiti di venti o trenta giorni (a seconda che la durata iniziale del contratto sia inferiore o superiore a sei mesi), lasciando intatto l'onere in capo al datore di lavoro di provare l'esistenza delle ragioni obiettive che giustificano la proroga (vedi Cass. 21/1/2016 n.1058, Cass. 4/5/2020 n.8443)".
Cassazione - Sez. Lav. - N. 10870 del 23.04.2021 : "la mancata previsione della forma scritta per la proroga sia oggi bilanciata dai nuovi e più flessibili meccanismi sanzionatori descritti, comportanti maggiorazioni retributive per la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza iniziale, oltre alla trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato qualora tale prosecuzione superi i detti limiti di venti o trenta giorni (a seconda che la durata iniziale del contratto sia inferiore o superiore a sei mesi), lasciando intatto l'onere in capo al datore di lavoro di provare l'esistenza delle ragioni obiettive che giustificano la proroga (vedi Cass. 21/1/2016 n.1058, Cass. 4/5/2020 n.8443)".