L’art. 12 del D.L. del 4 dicembre 2011 n. 201 convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214 stabilisce che le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille.
Originariamente il limite era fissato in 12.500 euro; tuttavia, con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 prima era stato ridotto a 5.000 euro e successivamente, con l’entrata in vigore del D.L. n. 138/11 è stato ulteriormente ridotto a € 2.500,00. Ora con il decreto Monti, la soglia dell’utilizzo del contante è stata ulteriormente ridotta fissandola, nel massimo, a € 1.000,00 (il D.L. 6.12.2011 n. 201 è in vigore del 6.12.2011).
La norma che regolamenta la materia è il Dlgs n. 231/07, modificato dal Dlgs n. 151/09 (c.d. “correttivoantiriciclaggio”).
L’abbassamento della soglia di tracciabilità influisce sui sistemi di pagamento delle retribuzioni e deicompensi dovuti ai lavoratori dipendenti e collaboratori di aziende e professionisti.
Il limite all’uso del contante arriva sino a €999.99 e dal 1° febbraio 2012 termina il periodo transitorio che sospende le sanzioni previste per i trasferimenti oltre soglia.
È vietato il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, di importo pari o superiore a 1.000 euro tra soggetti diversi. L’operazione può avvenire solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane SpA.
Il limite deve intendersi riferito ad operazioni “complessivamente” eseguite infatti, la norma prevede cheil trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaionoartificiosamente frazionati (art. 49 D.Lgs. 231/2007).
Originariamente il limite era fissato in 12.500 euro; tuttavia, con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 prima era stato ridotto a 5.000 euro e successivamente, con l’entrata in vigore del D.L. n. 138/11 è stato ulteriormente ridotto a € 2.500,00. Ora con il decreto Monti, la soglia dell’utilizzo del contante è stata ulteriormente ridotta fissandola, nel massimo, a € 1.000,00 (il D.L. 6.12.2011 n. 201 è in vigore del 6.12.2011).
La norma che regolamenta la materia è il Dlgs n. 231/07, modificato dal Dlgs n. 151/09 (c.d. “correttivoantiriciclaggio”).
L’abbassamento della soglia di tracciabilità influisce sui sistemi di pagamento delle retribuzioni e deicompensi dovuti ai lavoratori dipendenti e collaboratori di aziende e professionisti.
Il limite all’uso del contante arriva sino a €999.99 e dal 1° febbraio 2012 termina il periodo transitorio che sospende le sanzioni previste per i trasferimenti oltre soglia.
È vietato il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, di importo pari o superiore a 1.000 euro tra soggetti diversi. L’operazione può avvenire solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane SpA.
Il limite deve intendersi riferito ad operazioni “complessivamente” eseguite infatti, la norma prevede cheil trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaionoartificiosamente frazionati (art. 49 D.Lgs. 231/2007).