Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 26 marzo 2010, n. 7381: La Corte di Cassazione <<ha ripetutamente affermato che ove il datore di lavoro, giustificazione del licenziamento, adduca, con valutazione rientrante i nell'esercizio della liberta' di iniziativa economica non sindacabile in sede giudiziaria, la necessita' di sopprimere un posto di lavoro, incombe sul medesimo datore di lavoro l'onere di provare l'impossibilita' di assegnare il lavoratore licenziato ad altro posto, con riguardo alla sua capacita' i professionale ed alle caratteristiche dell'intera azienda, e non soltanto del reparto soppresso, anche attraverso fatti positivi, tali da determinare i presunzioni semplici (come il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato ovvero l'impossibilita' di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva) (cfr. tra le tante Cass. n. 11720/2009, n. 6552/2009, n. 15500/2009, n. 25883/2008)>>