All'art. 6 del c.d. Decreto liquidità, D.L. 8 aprile 2020 , n. 23 , viene disposta sino al 31.12.2020 la sospensione delle norme codicistiche in materia di > riduzione del capitale per perdite e del capitale sociale al di sotto del limite legale - pertanto > non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale quando tali perdite siano relative all'anno corrente. La norma vuole tutelare le imprese in "perdita" a causa del Coronavirus, anche a fronte di "notevoli difficolta' nel reperire i mezzi per un adeguato rifinanziamento. Viene dunque sospesa la regola codicistica che impone la gestione finalizzata unicamente alla "conservazione del patrimonio", in ottica "pre-liquidatoria", per consentire la continuità aziendale ache in presenza di tali perdite, qualora il bilancio precedente lo consenta.
|
Riflessi della epidemia sul contratto di lavoro. Archivi |