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Il rifiuto della trasformazione del rapporto di lavoro part time giustifica il licenziamento quando sia provata l'impossibilità di utilizzo della prestazione a tempo parziale. Il licenziamento non deve essere intimato a causa del (solo) rifiuto, ma a causa della impossibilità di utilizzo della prestazione a tempo parziale e del rifiuto di trasformazione del rapporto in full time .
Cass. ordinanza n. 29337/23
FATTO:
Una dipendente in part-time orizzontale a 20 ore settimanali con qualifica di impiegata amministrativa di 2° livello CCNL terziario rifiuta la proposta della parte datoriale di trasformare il rapporto di lavoro da part-time a full time e, dopo aver istruito il neoassunto (full time), è stata licenziata per soppressione della posizione lavorativa.